{"id":149,"date":"2024-12-04T15:06:49","date_gmt":"2024-12-04T14:06:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chiesadigenova.it\/sostentamentoclero\/?p=149"},"modified":"2024-12-04T15:07:27","modified_gmt":"2024-12-04T14:07:27","slug":"le-offerte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.chiesadigenova.it\/sostentamentoclero\/le-offerte\/","title":{"rendered":"Il sistema di sostentamento e le offerte"},"content":{"rendered":"<div>\n<div>\u201c<strong>Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del canone 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente\u201d. (canone 1274, \u00a7 1)<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Sulla base delle disposizioni della legge di derivazione concordataria spetta alla Conferenza Episcopale Italiana integrare e regolamentare tutta la materia. Le principali fonti giuridiche di riferimento del nuovo sistema sono due:<\/div>\n<ul>\n<li>la legge n. 222\/1985;<\/li>\n<li>le disposizioni attuative e integrative della Conferenza Episcopale Italiana, ferme restando le norme del Codice di Diritto Canonico e del diritto particolare.<\/li>\n<\/ul>\n<div><\/div>\n<div><b>La struttura organizzativa<\/b>\u00a0del nuovo sistema \u00e8 cos\u00ec articolata:<\/div>\n<ul>\n<li>Istituti per il Sostentamento del Clero a livello diocesano e interdiocesano;<\/li>\n<li>Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero a livello nazionale;<\/li>\n<li>Conferenza Episcopale Italiana, che ha il potere di emanare, nell\u2019ordinamento canonico, le disposizioni necessarie per l\u2019attuazione delle norme, compresi gli statuti degli IDSC e dell\u2019ICSC.<\/li>\n<\/ul>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><b>Le finalit\u00e0 degli istituti per il sostentamento del clero<\/b><\/div>\n<div>Cfr. Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 48.L\u2019Istituto ha lo scopo esclusivo di produrre un reddito per il sostentamento del clero.<\/div>\n<div>L\u2019amministrazione dei patrimoni affidati agli Istituti deve\u00a0rispondere a criteri di grande chiarezza e sicurezza: essi non sono paragonabili a quelli degli altri enti ecclesiastici, ma rappresentano un patrimonio complessivo\u00a0<em>sui generis<\/em>, che va trattato con grande cautela e con la dovuta attenzione alle esigenze della lealt\u00e0 concordataria.<\/div>\n<div><b>\u00a0<\/b><\/div>\n<div><b>Autonomia degli istituti diocesani e poteri dell\u2019istituto centrale<\/b><\/div>\n<div>Un altro punto riguarda l\u2019autonomia degli IDSC e i poteri dell\u2019ICSC. Per garantire al sistema uno sviluppo in perfetta coerenza con i principi che lo hanno ispirato e nel pieno rispetto della disciplina, canonica e civile, che lo regola, la legge n. 222\/1985 fa obbligo \u201ca ogni Istituto\u2026, prima dell\u2019inizio di ciascun esercizio, di comunicare all\u2019Istituto Centrale il proprio stato di previsione e alla chiusura di ciascun esercizio di inviare all\u2019Istituto Centrale una relazione consuntiva nella quale devono essere indicati i criteri e le modalit\u00e0 di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute.<\/div>\n<div>In linea con il dettato legislativo, l\u2019art. 12 della delibera CEI n. 58 attribuisce alla Presidenza della CEI la competenza a decidere gli interventi necessari, qualora risultasse che in una diocesi le disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero non fossero state applicate correttamente. Alla Presidenza della CEI parve naturale affidare all\u2019Istituto Centrale il compito di \u201cverificare la correttezza delle linee gestionali degli Istituti diocesani\u201d.<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Le Offerte liberali servono per il sostentamento di tutti i sacerdoti<\/strong><\/div>\n<div>Il sacerdote \u00e8 sostenuto da tutta la comunit\u00e0, in modo che possa dedicarsi totalmente al proprio ministero. Ogni fedele e ogni famiglia che dona la sua Offerta ai sacerdoti non contribuisce solo alle necessit\u00e0 quotidiane del suo parroco ma a quelle di tanti altri parroci di comunit\u00e0 pi\u00f9 piccole, lontane geograficamente ma in comunione le une con le altre.<br \/>\nNell&#8217;insieme, le offerte assicurano una copertura di quasi il 10% delle necessit\u00e0 di sostentamento dei sacerdoti.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>Il sistema delle offerte stabilisce perequazione tra i sacerdoti<\/strong><\/div>\n<div>Le Offerte di tutti i fedeli italiani vengono raccolte dall&#8217;Istituto Centrale Sostentamento Clero, che le distribuisce ai sacerdoti della Chiesa italiana, sia a quelli in servizio attivo che a quelli anziani o malati che non possono pi\u00f9 esercitare il ministero e che, dopo aver dedicato la propria vita alla Chiesa, vivono un momento di maggiore bisogno.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><strong>La deducibilit\u00e0 delle offerte<\/strong><\/div>\n<div>La funzione sociale che i sacerdoti svolgono a favore della collettivit\u00e0 viene in qualche modo riconosciuta dallo Stato Italiano, che con la Legge 222 del 1985<sup>(1)<\/sup>\u00a0ha stabilito che le offerte (fino a 1032,91 euro) siano deducibili dal reddito delle persone fisiche.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<p>(1) L\u2019articolo 46 della Legge 222\/1985 riporta che \u201ca decorrere dal periodo di imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro fino ad un importo di lire due milioni (\u20ac 1032,91), a favore dell\u2019Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero della Chiesa cattolica italiana.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cNelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del canone 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente\u201d. 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