Statuto del Priorato

NUOVO STATUTO DEL PRIORATO DELLE CONFRATERNITE PER L’ARCIDIOCESI Dl GENOVA


1. NOZIONE
E’ costituito in Genova il Priorato delle Confraternite per l’Arcidiocesi sotto 1a protezione della Madonna della Misericordia, di San Giovanni Battista e di Santa Caterina Fieschi. Esso fa parte degli organismi regionali, nazionali e internazionali di coordinamento delle Confraternite.

2. COMPETENZA
Sono soggette e fanno capo al Priorato tutte le Confraternite, siano esse definite tali o compagnie, o congregazioni o simili dell’Arcidiocesi di Genova.

3. COMPITI
Il Priorato nei confronti delle Confraternite è organismo:
1. di direzione e vigilanza (vedi art. 4 dello Statuto Generale delle Confraternite per l’Arcidiocesi di d’ora in avanti Statuto delle Confraternite);
2. coordinamento e consulenza;
3. disciplina (nei casi previsti dallo Statuto Generale delle Confraternite).
ln particolare il Priorato ha il compito di mantenere unite le Confraternite, vigilando che esse conservino lo spirito loro proprio, osservino lo Statuto e promuovano le attività di culto e le altre opere spirituali e di carità cristiana (art. 3 dello Statuto delle Confraternite).

4. DELEGATO ARCIVESCOVILE
II Priorato è presieduto dal Delegato Arcivescovile per le Confraternite nominato ad nutum dall’Arcivescovo di Genova tra il Clero diocesano o religioso presente in Diocesi.
Il Delegato agisce con i poteri e le facoltà attribuitegli dal!’ Arcivescovo di Genova, nonché dal presente Statuto e dallo Statuto delle Confraternite.
Il Delegato Arcivescovile può chiedere all’Ordinario diocesano sacerdoti o diaconi che lo aiutino nell’assistenza spirituale delle Confraternite a livello diocesano o zonale.

5. COMPOSIZIONE DEL PRIORATO
II Priorato è composto da tredici componenti che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per due mandati; il Delegato Diocesano ha la facoltà di decidere la deroga per altri mandati, sentito il parere del Consiglio del Priorato.
I membri sono: il Priore generale, un Vice Priore, il Cancelliere, il Tesoriere e nove Consultori.
I membri del Priorato vengono nominati dall’Arcivescovo di Genova su proposta del Delegato Diocesano il quale procederà alla presentazione di un congruo numero di candidati dopo aver sentito il parere dei priori uscenti, dei priori emeriti e valutate le proposte pervenute dai Priori delle Confraternite dalle varie zone della Diocesi.
Per la carica di Priore Generale, Vice Priore, Cancelliere e Tesoriere il Delegato propone all’Arcivescovo tra i nomi presentati.

ART 5 BIS INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI
1. L’assunzione o il mantenimento dell’incarico di membro del Priorato è incompatibile con l’esercizio di incarichi pubblici elettivi connessi all’appartenenza o alla rappresentanza di partiti politici.
2. Tale disposizione intende garantire la neutralità e l’autonomia della comunità ecclesiale, salvaguardarne l’unità e prevenire ogni possibile conflitto di interessi o strumentalizzazione politica della missione della Chiesa.
3. In caso di elezione o assunzione di un incarico pubblico di natura politica, l’interessato decade automaticamente dall’incarico ecclesiale ricoperto.
1 In via transitoria si stabilisce che alla prima scadenza successiva alla approvazione del presente Statuto tutti i consultori uscenti saranno considerati al primo mandato.
2 La composizione del priorato dovrà possibilmente tenere conto di avere almeno un membro per zona in cui viene divisa l’Arcidiocesi: Vicariati del centro, Vicariati del ponente, Vicariati della val Polcevera, Vicariati del nord valle Scrivia e Gavi, Vicariati della Val Bisagno, Vicariati del Levante.

6. FUNZIONI DEL PRIORE GENERALE
II Priore Generale è il rappresentante legale del Priorato ed è il responsabile operativo del suo funzionamento. E’ Componente effettivo del Priorato Ligure delle Confraternite e rappresenta le Confraternite dell’Arcidiocesi di Genova presso la Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia e presso gli altri Organi diocesani e sovra diocesani stabiliti dall’Ordinario di Genova, dalla Conferenza Episcopale Ligure o dalla Santa Sede. Il Priore Generale non può essere Priore o Componente del Consiglio Direttivo di altre Confraternite ad eccezione della propria d’origine.
Suoi compiti particolari sono:
1. indire e dirigere insieme con il Delegato Arcivescovile le riunioni del Consiglio e firmarne i verbali;
2. gestire la corrispondenza e tenere i rapporti con gli enti esterni;
3. verificare l’opera delle Confraternite e mantenere i rapporti con esse;
4. su delibera del Consiglio può delegare un componente del Priorato per singoli affari per un determinato tempo o per l’intero mandato del Consiglio.
7. FUNZIONI DEL VICE PRIORE.
Il Vice priore farà le veci del Priore in sua assenza e/o impedimento ovvero per suo mandato, con le stesse competenze.
8. FUNZIONI DEL TESORIERE.
Il Tesoriere provvede a:
1. redigere il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo;
2. tenere in ordine la contabilità sugli appositi registri;
3. pagare i conti su ordine del Priore;
4. comunicare alle Confraternite la quota annuale statutaria stabilita dal Priorato e provvedere ad incassarla.

9. FUNZIONI DEL CANCELLIERE
Il Cancelliere ha compiti di segreteria, in particolare redige i verbali, cura la corrispondenza e conserva l’archivio. Controlla che le Confraternite siano legalmente ed amministrativamente in regola verso l’Ordinamento Canonico e della Repubblica Italiana. Può inviare solleciti e presentare i casi alla discussione del Consiglio. Il Consiglio di Priorato su proposta del Cancelliere può nominare un vice cancelliere o più aiuti cancellieri per l’intero territorio della Diocesi o parte di esso tra i membri del Priorato. Il Cancelliere, sentito il parere del Priore Generale e del Delegato Arcivescovile può nominare uno o più aiuti cancellieri scelti tra confratelli per singoli affari, i quali riferiranno al Consiglio.

10. FUNZIONI DEI CONSULTORI
I Consultori insieme con gli altri organi del Priorato hanno il compito di:
1. coadiuvare il Delegato Arcivescovile e il Priore ogni qualvolta sia loro richiesto;
2. suggerire proposte per migliorare il governo delle Confraternite;
3. rappresentare il Priorato su delega del Priore Generale presso le Confraternite, intervenendo anche singolarmente;
4. curarsi particolarmente delle Confraternite della zona a cui appartengono e portare all’attenzione del Consiglio eventuali problemi delle stesse;
5. partecipare alle riunioni di Consiglio del Priorato.

11. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PRIORATO
Il Priorato si riunisce su convocazione del Delegato Arcivescovile e del Priore Generale almeno due volte all’anno ed in tutte quelle circostanze in cui gli stessi lo ritengano opportuno, per il buon governo delle Confraternite, secondo l’ordine del giorno stabilito di concerto dal Delegato Arcivescovile, dal Priore Generale e dal Cancelliere sentiti gli altri componenti.
Il Cancelliere redige verbale dei Consigli e tiene il libro presenza dei Consiglieri.
Il Consiglio esamina, discute e approva i bilanci; indica la quota annuale statutaria.
Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Priore Generale.

12. DECADENZA DALL’UFFICIO DI CONSULTORE
Se un membro del Priorato è assente per tre volte consecutive, senza giusta causa, alle riunioni del Consiglio di priorato, decade dall’ufficio, previa convocazione del medesimo da parte del Delegato Arcivescovile.
Ogni altra causa di decadenza o rimozione dell’ufficio, proposta dal Delegato Arcivescovile, previo parere del Priorato, è stabilita con decreto emesso dall’Autorità competente diocesana.

13. ISTITUZIONE DI PRIORE EMERITO
Chi ha ricoperto la carica di Priore Generale e Vice Priore, terminato il mandato, assume il titolo di Priore emerito.
Il Priorato potrà proporre all’Arcivescovo di Genova, per la nomina a Priore emerito, colui che si è distinto per meriti speciali nell’attività dei Priorato.

14. SEGNI DISTINTIVI
Segni distintivi dei membri del Priorato sono: la cappa blu, il cappuccio, il cingolo rosso e bianco, il collare con medaglia riproducente l’effigie della Madonna Regina di Genova e la dicitura “Prioratus Confratemitarum Genuensium” e la mazza pastorale.

15. RADUNO REGIONALE ED ALTRE INIZIATIVE
Il Priorato annualmente collabora con il Priorato Ligure, di cui fa parte, all’organizzazione del “Raduno regionale”, cui tutte le Confraternite sono tenute a partecipare (vedi Cap. VI dello Statuto delle Confraternite) e del raduno regionale giovani.
Il Priorato promuove:
1. alla sera del Giovedì Santo l’incontro per la visita di adorazione al SS. Sacramento nelle storiche chiese del centro di Genova;
2. la partecipazione delle Confraternite alle manifestazioni di culto diocesane, in particolare la processione del Corpus Domini e di San Giovanni Battista;
3. a Marzo la festa della Madonna della Misericordia, patrona delle Confraternite liguri;
4. nell’ultima domenica di Ottobre la funzione per il suffragio e il ricordo dei confratelli e consorelle.
Il priorato potrà indire altre manifestazioni in particolari circostanze, definendone le modalità alle quali le singole Confraternite dovranno attenersi.

16. COMPITI DI VIGILANZA
II Priorato può richiamare il Priore della confraternita che in qualche modo si è reso inadempiente3 e nei casi di persistente negligenza, il Vescovo diocesano, su proposta del Priorato delle Confraternite, potrà rimuoverlo. In tale situazione, il Vice Priore entro 30 giorni dalla data della rimozione, dovrà convocare, organizzare e presiedere l’Assemblea per le elezioni del nuovo Priore e comunicare al Priorato l’esito delle stesse.

17. COMMISSARIAMENTO DI UNA CONFRATERNITA
Qualora una confraternita per qualsiasi motivo rimanga priva della propria direzione e l’Assemblea non sia in grado di provvedere alle elezioni, il Vescovo Diocesano su proposta del Priorato provvederà a nominare un Commissario Straordinario che subentra nella cura e nell’amministrazione della confraternita stessa, fino a che non ne sia ripristinato il governo ordinario: la durata massima del commissariamento è di trentasei mesi, rinnovabili per altro periodo di eguale durata in casi particolari.

18. CESSAZIONE DI UNA CONFRATERNITA
Se una confraternita cessa per qualunque motivo 1a propria attività, il Priorato ne assume la cura dei beni fino a che la stessa possa riprendere le sue funzioni.
3 II Priore potrà essere richiamato, qualora la Confraternita per due anni di seguito non partecipi a nessuna delle manifestazioni, di cui al cap. VI dello Statuto Generale Confraternite o non sia in regola con la quota statutaria.

 

In allegato il documento

condividi su